On-line lo statuto dell’Unione dei Comuni “Basso Pavese – Terre Viscontee”

Statuto dell’Unione dei Comuni “Basso Pavese – Terre Viscontee” Unione dei Comuni di Belgioioso, Filighera, Torre de’ Negri, Linarolo e Valle Salimbene.
Ecco i punti fondamentali:

  • I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.
    E’ attribuita all’Unione l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
    • Anagrafe, Stato civile ed Elettorale
    • Sistemi informativi
    • Ufficio Tecnico
    • Gestione economico finanziaria
    • Gestione Tributi
    • Urbanistica e gestione del territorio
    • Organizzazione e personale
    • Polizia Locale
    • Servizi sociali, assistenza e servizi alla persona
    oltre a qualsiasi altro servizio che i Comuni aderenti all’Unione riterranno opportuno per la miglior funzionalità degli stessi.
  • L’Assemblea dell’Unione è composta dal Presidente dell’Unione e da 20 (venti) consiglieri, tra cui i Sindaci dei Comuni aderenti quali membri di diritto, così suddivisi fra i Comuni partecipanti all’Unione:
    a) Belgioioso (5 maggioranza + 1 minoranza);
    b) Filighera (3 maggioranza + 1 minoranza);
    c) Linarolo (3 maggioranza + 1 minoranza);
    d) Valle Salimbene (3 maggioranza + 1 minoranza);
    e) Torre de’Negri (1 maggioranza + 1 minoranza);
  • La Giunta è composta dal Presidente dell’Unione e da un numero minimo di tre ed un numero massimo di sei assessori eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, a seguito di procedura di consultazione dei Sindaci dei Comuni dell’Unione, scegliendoli, di norma, tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all’Unione.
  • L’Unione ha sede nel Comune di Belgioioso.
  • L’Unione si avvale del segretario comunale titolare del Comune sede dell’Unione.
  • Il Presidente dell’Unione nomina i Responsabili, da preporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, individuandoli tra i funzionari dell’Unione, ovvero in mancanza, tra i funzionari dipendenti dei Comuni aderenti all’Unione, formalmente incaricati, presso i rispettivi enti, dell’esercizio delle funzioni di cui all’art.107 D.Lgs. n.267/2000.
  • L’Unione può assumere personale proprio, previa adozione di apposita pianta organica, o può avvalersi dell’opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
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